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Aliquota agevolata e recupero tasse

I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno e straordinario, con la dichiarazione dei redditi del 2011 possono recuperare una parte delle imposte pagate su queste somme, applicando un’imposta sostitutiva del 10%. Questa è applicabile all’indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retribuite corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario su turni. Sul lavoro notturno nella sua interezza: non solo le indennità o le maggiorazioni erogate per lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario per quella stessa prestazione lavorativa. Sulle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario, sempre che diano luogo o siano comunque collegate a incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa. Quindi con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti che hanno percepito tali indennità nel 2008 e 2009 potranno far valere la tassazione più favorevole in presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante le somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro su cui non ha applicato la tassazione sostitutiva. L’aliquota è applicabile in base ai criteri stabiliti con il Dl 93 del 2008, che per il 2008 fissano a 3.000 euro il reddito assoggettabile al regime agevolato e in presenza di un reddito massimo da lavoro dipendente nel 2007 pari a 30.000 euro. Per il 2009 e il 2010 i limiti sono stati innalzati a 6.000 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e a 35.000 per il reddito da lavoro dipendente per il 2008 e il 2009. Il beneficio è il risparmio di imposta immediato pari alla differenza fra l’aliquota ordinaria applicabile e quella agevolata. A esempio, se l’ aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito è del 27%, si ha un beneficio immediato del 17%, pari alla differenza fra 27% e l’imposta sostitutiva del 10%. Inoltre, poiché l’importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, si determina una condizione di vantaggio indiretta derivante dall’aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Si rammenta, infatti, che tali detrazioni sono commisurate al reddito complessivo e aumentano al decrescere dello stesso. Altro effetto positivo deriva dal minor prelievo fiscale relativo alle Addizionali regionale e comunale. Per il 2008 e il 2009, pertanto i lavoratori dipendenti possono recuperare l’Irpef pagata in più direttamente con la prossima dichiarazione dei redditi, superando la necessità di presentare dichiarazioni integrative o istanze di rimborso. Sarà lo stesso datore di lavoro a indicare nel Cud/2011 le somme erogate per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, per lavoro straordinario assoggettati a tassazione ordinaria anziché a imposta sostitutiva. Si ricorda che le somme per i premi e il lavoro notturno o straordinario legati a incrementi di produttività corrisposte nel 2010, sono certificate dal datore di lavoro nel punto 93 del Cud.

Giulio Greatti
segretario generale Fnp-Cisl dell’Udinese e Bassa Friulana