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Uso autovettura propria per servizio (Coordinamento BCC/CRA della FIBA/CISL)

Il 4 aprile 2008, in Federcasse, è stato sottoscritto l’accordo che con decorrenza dal 1° maggio 2008, adegua i rimborsi chilometrici per i dipendenti che usano la propria autovettura per motivi aziendali.

I nuovi importi sono:

  • € 0,35 per autovetture con cilindrata fino a 1.000
  • € 0,41 per autovetture con cilindrata da 1.001 c.c. e fino a 1.300 c.c.
  • € 0,49 per autovetture con cilindrata da 1.301 c.c. e fino a 1.600 c.c.
  • € 0,54 per autovetture con cilindrata oltre 1.600 c.c.

Riportiamo inoltre il testo dell’art. 17, lettera a) del nostro Contratto Integrativo Regionale FVG.

«Con riferimento anche all’articolo 60 del CCNL, viene convenuto che l’azienda, a seguito di incidente senza dolo e colpa grave del dipendente, provvederà al rimborso – direttamente o mediante assicurazione – delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura privata qualora il suo uso, da parte del dipendente sia avvenuto su disposizione dell’Azienda per ragioni di servizio o per partecipazione a corsi di formazione e sempre che il danno non sia altrimenti risarcibile.
Analogo rimborso, sempre in assenza di dolo e colpa grave, sarà effettuato in caso di furto e/o danneggiamento intervenuto durante l’utilizzo o la sosta per attività autorizzate, con estensione della tutela legale in caso di giudizio penale.

Il dipendente dovrà denunciare tempestivamente il sinistro all’Azienda, consegnare conto preventivo, prima che inizino i lavori di riparazione, e regolare documentazione di spesa al termine degli stessi.
Ricorrendo ipotesi di colpa grave del dipendente si procederà all’esame del caso in sede sindacale locale.
Qualora le spese per danni subiti dall’autovettura del dipendente non siano state rimborsate entro 6 mesi dall’incidente, l’Azienda anticiperà al dipendente stesso detto rimborso.
Ai fini di tale anticipazione, la mancanza di colpa grave sarà valutata temporaneamente dalla stessa Azienda, salva valutazione definitiva al termine del procedimento secondo la previsione dei precedenti commi.»