VOUCHER in agricoltura … è veramente una nuova opportunità ?
Tempo di vendemmia, tempo di voucher e come ormai consuetudine da qualche anno si perpetua nel voler convincere l’opinione pubblica che nel settore agricolo offrirebbero nuove opportunità a donne, pensionati, cassaintegrati e studenti. I ‘famosi buoni lavoro’ pare siano diventati la soluzione di tutti i problemi per le Aziende, riportando finalmente senza ‘testimoni’ il lavoro ad un rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore senza vincoli contrattuali.
Rammentiamo che chi esegue prestazione di lavoro accessorio, remunerato con i voucher, non è tutelato da alcun contratto di lavoro, deve essere quindi chiaro a Lavoratrici e Lavoratori che questa tipologia lavorativa è un libero accordo tra le parti: committente (azienda) e prestatore (lavoratore), su quanto si verrà pagati, quando e con quali scadenze, quali modalità per la prestazione lavorativa, ecc.
La normativa di legge, partita con il 2008, prevede che il valore del voucher sia di € 10 per il datore di lavoro che lo acquista (committente), mentre il controvalore per il lavoratore prestatore) che lo riscuote è di € 7,50. Questo importo deriva dal valore medio di un’ora di retribuzione nel settore agricolo nel 2007 calcolata su tutto il territorio nazionale e a tutt’oggi non è mai stato aggiornato. Il rimanente valore di € 2,50 comprende la contribuzione a favore della gestione separata Inps (13%), dell’assicurazione Inail (7%) e della gestione amministrativa riservata all’Inps (5%).
Chi esegue prestazioni di lavoro accessorio, non è considerato a nessun effetto lavoratore dipendente, e pertanto non avrà diritto alle prestazioni che la gestione ordinaria Inps offre, quali: indennità di malattia, assegni familiari, pensione come lavoratore dipendente, maternità e tantomeno disoccupazione di alcun genere. I contributi (13%) a favore dell’Inps previsti nel voucher, versati alla gestione separata Inps, limita di molto le stesse prestazioni pensionistiche.
Se al pensionato e/o al cassaintegrato il tanto potrebbe non interessare, gli studenti e le casalinghe, dovrebbero attentamente prendere in considerazione le conseguenze che questa tipologia di lavoro avrà sul loro già precario futuro previdenziale.
Invitiamo i lavoratori a non cadere nella osannata ‘semplificazione dei voucher’ perché in agricoltura possono bastare 51 giornate di lavoro per aver diritto alla copertura pensionistica per l’intero anno solare, all’indennità di malattia o di maternità, non solo, ma per coloro che abbiano lavorato 102 giorni di lavoro nell’ultimo biennio, hanno anche diritto all’indennità di disoccupazione agricola, di cui già molti studenti della nostra regione hanno usufruito pagandosi gli studi.
Ricordiamo che resta sempre attuabile, anche per le vendemmie e le raccolte anche di pochi giorni, l’assunzione come lavoratore dipendente con il CCNL degli Operai agricoli con qualifica di ‘addetto alla raccolta’ e guarda caso proprio queste prestazioni di lavoro sono riconducibili ad una tipologia contrattuale tipica di lavoro subordinato.
E’ evidente pertanto che come Organizzazione sindacale invitiamo lavoratrici e lavoratori a valutare attentamente le offerte di prestazioni lavorative remunerate tramite i voucher ed i nostri uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.
La FAI-CISL è per una gestione del mercato del lavoro condivisa nella bilateralità più che affidata … ai tabaccai