VOUCHER NEL SETTORE AGRICOLO
La FAI-CISL nel suo continuo lavoro ed impegno di tutele verso le lavoratrici ed i lavoratori
agricoli è da anni impegnata a vigilare e contrastare l’utilizzo indiscriminato dei voucher nel settore
agricolo, introdotti con il Dlgs del 2003 n. 276, tanto che è stata protagonista nel far ridimensionare
quanto contenuto nel DDL originario sulla riforma del mercato del lavoro che, di fatto, ne
prevedeva la liberalizzazione a tutte le imprese del comparto. Questo avrebbe significato snaturare
il lavoro agricolo dipendente in quanto qualunque imprenditore agricolo avrebbe potuto ‘avere a
suo servizio’ personale remunerato con i soli voucher.
La nuova normativa, ora in vigore, c. 32 art. 1 legge 92/2012, ha semplificato e limitato il
lavoro accessorio in agricoltura ‘voucher’, che di fatto cambia l’art. 70 del DLgs n. 276/2003
eliminando quella serie di causali soggettive e oggettive che definivano il lavoro accessorio.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, per tutti i settori produttivi, di natura
meramente occasionale che vengono svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro, cioè
senza la sottoscrizione di alcun contratto di lavoro, e quindi:
non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato;
non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti (imprenditori), a un
compenso massimo di € 5.000,00 complessivi netti per anno solare a lavoratore.
Tali attività devono inoltre essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione
e senza il tramite di intermediari.
Il lavoro accessorio si applica in agricoltura, alle attività lavorative di natura occasionale
rese nell’ambito delle seguenti tipologie di attività agricole:
A. di carattere stagionale effettuate da:
⇒ pensionati;
⇒ giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici;
B. svolte a favore di "produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano
realizzato o in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non
superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti"
⇒ da qualsiasi ‘lavoratore’, purchè nell’anno precedente non abbia prestato
attività agricola dipendente (cioè risulti iscritto negli elenchi anagrafici agricoli).
Quindi non è più consentito il lavoro accessorio nelle attività agricole stagionali alle
casalinghe, cioè a soggetti, che al di là del genere, abbiano prestato lavoro subordinato in
agricoltura nell’anno in corso o in quello precedente.
Inoltre una importante novità, per cui la FAI si è adoperata, è che finalmente il voucher ha un
valore orario, infatti rappresenta il controvalore di 1 ora di lavoro accessorio, tanto che:
1. i voucher diventano “orari, numerati progressivamente e datati” e il valore nominale è
fissato con decreto del Ministro del lavoro e verrà periodicamente aggiornato e deve
essere preceduto da un “confronto con le parti sociali”;
2. per i lavoratori immigrati i compensi percepiti varranno ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
I voucher già acquistati al 18 luglio, entrata in vigore della L: 92/2012, la norma stabilisce che
possono essere utilizzati secondo la disciplina antecedente e comunque non oltre il 31.5. 2013.
Esprimiamo soddisfazione per il risultato finale frutto di competenza e costanza delle ns. OO.SS.
Claudia Sacilotto – Segretaria FAI-Cisl Udine